Salta al contenuto

Contenuto

Il Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023 ha introdotto con l’art. 10 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 anche in Emilia-Romagna nel periodo da novembre a febbraio e modifica parzialmente le norme del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) vigente.
In attuazione del decreto, e per garantire la tutela della qualità dell’aria regionale come da obiettivi del PAIR 2020, a partire dal 1°ottobre 2023 e fino al 30 aprile 2024 nei comuni di pianura ricadenti nelle zone Pianura ovest, tra i quali figura Finale Emilia, Pianura est e Agglomerato di Bologna, per l’abbruciamento dei residui vegetali saranno in vigore le seguenti condizioni:
• dal 1°ottobre 2023 al 30 aprile 2024 divieto di abbruciamento di residui vegetali. Resta valida la facoltà dell’Autorità Fitosanitaria di emettere prescrizioni per emergenze fitosanitarie.
• nelle zone Pianura ovest e Pianura est, soltanto nei periodi 1°ottobre-31 ottobre 2023 e 1°marzo-30 aprile 2024, è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e, sempre nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006, con le modalità indicate qui. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “Liberiamo l'aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Dove necessario, gli abbruciamenti vanno comunicati con queste modalità:
• telefonando al Numero Verde Regionale dei Vigili del Fuoco: 800 841 051;
• Web App utilizzabile attraverso questo link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato
• e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it, indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
In ogni caso, l’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli, in assenza di vento e terminare entro 48 ore dalla comunicazione, che verrà automaticamente inviata a Vigili del Fuoco, Comune e Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.
Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari (SOLO COLPO DI FUOCO) è necessario fare riferimento alle procedure predisposte dal Servizio Fitosanitario regionale, disponibili a questo link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti

Il modulo per la richiesta è questo: modulo_abbruciamenti_CDF_2.docx

Si ricorda che la domanda va inviata a omp1@regione.emilia-romagna.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all’accensione dei fuochi, corredata di almeno una fotografia del materiale da bruciare e il documento di identità del richiedente. La conferma viene restituita all’indirizzo mail dello scrivente.

Ulteriori informazioni:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/bollettino-incendi-boschivi-giallo-al-29-ottobre-2023

A cura di

Questa pagina è gestita da

Area 7 "Protezione Civile e Sicurezza"

Via Monte Grappa, 6

41034 Finale Emilia (MO)

Ultimo aggiornamento: 27-10-2023, 17:10